Modello di utilità

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

A chi è rivolto

Qualunque persona fisica, persona giuridica, impresa, associazione, ente etc., anche più soggetti insieme, può essere richiedente di una domanda di brevetto. 

Nel caso di più richiedenti si ricade nel regime di comunione di beni. 

Il titolare può essere anche uno straniero, purché domiciliato in uno dei Paesi UE.

Requisiti

  • novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
  • applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
  • liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Ogni domanda per modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi; 60 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato.  
Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Durata ed effetti

Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Come compilare la domanda

Alla domanda domanda di deposito in forma cartacea compilata e firmata dove è richiesta la firma del richiedente, nel caso delle invenzioni, devono essere allegati: 

- Riassunto dell’invenzione in forma sintetica (massimo 150 parole) ha unicamente fini di informazione tecnica: deve qualificare il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione del problema offerta dall’invenzione e il principale impiego. Non deve contenere disegni. 

- Descrizione del trovato deve esporre l’invenzione in una maniera sufficientemente chiara e completa, in modo tale da poter essere attuata da ogni persona esperta del ramo. La descrizione deve riportare il titolo dell’invenzione, il titolare e l’indirizzo dello stesso, in particolare deve:

  • specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
  • indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
  • esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
  • descrivere brevemente gli eventuali disegni;
  • descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
  • indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

- Rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche del modello di utilità per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

  • devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
  • la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
  • le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni; qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate degli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

- Tavole dei disegni (se citate nella descrizione) che possano essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione. I disegni non debbono contenere alcuna altra dicitura, tranne le indicazioni strettamente necessarie alla comprensione degli stessi.

- Delega (eventuale, verificare presso la sede scelta per il deposito) 

- La descrizione, il riassunto, le rivendicazioni e i disegni devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 X 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore, inferiore, sinistro e destro debbono essere di almeno 2,5 cm. Il testo deve essere scritto con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza minima di 0,21 cm. 
- La documentazione va predisposta a computer su fogli A4, da stampare solo fronte.
- Gli esemplari della descrizione, del riassunto e delle rivendicazioni devono essere firmati in calce dal/i richiedente/i. I singoli fogli vanno siglati dal/i medesimo/i firmatario/i in alto a destra. I disegni devono essere firmati in calce dal/i richiedente/i. 
- La versione del modulo da utilizzare è quella Richiedente ad eccezione dei depositi effettuati tramite mandatario (Consulente in proprietà industriale) per i quali va utilizzata la versione Mandatario e dei depositi effettuati tramite rappresentante (Avvocato) per i quali va utilizzata la versione Rappresentante.

Modalità di deposito

La domanda può essere depositata on line dal richiedente tramite il sito UIBM.

E' anche possibile il deposito cartaceo presso lo sportello camerale, in questo caso la domanda deve essere completa di:

  • modulo compilato a computer, stampato solo fronte e firmato, in originale, in ognuna delle pagine negli spazi "firma del richiedente" e eventuali fogli aggiuntivi, anch’essi firmati in originale negli spazi  "firma del richiedente"  (per il numero delle copie del modulo e dei fogli aggiuntivi da presentare verificare le disposizioni della sede scelta per il deposito);
  • descrizione, riassunto, rivendicazioni, disegni
  • 1 marca da bollo da 16 euro (solo se richiesta copia autentica)
  • delega (eventuale, verificare le disposizioni della sede scelta per il deposito) 

Costi e modalità di pagamento

Diritti di deposito

Alla presentazione della domanda l’Ufficiale Rogante rilascerà una ricevuta di avvenuto deposito e apposito modello F24, precompilato nella parte dei codici tributo, che dovrà essere utilizzato per il versamento dei diritti (tasse) di deposito di € 120,00, presso uno sportello bancario o postale improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ai sensi dell’Art. 7 Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito della Legge 24 luglio 2023, n. 102 Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Diritti di segreteria

Da corrispondere solo se la domanda viene presentata in formato cartaceo allo sportello della Camera di Commercio per l'inoltro all'UIBM:

  • 40 euro per il deposito;
  • 3 euro, in caso di richiesta di copia conforme all'originale del verbale di deposito.

L'avviso di pagamento deve essere richiesto inviando i dati necessari alia mail all'ufficio Marchi e Brevetti indicando i dati necessari (codice fiscale, denominazione, indirizzo) almeno 3 giorni prima dell'appuntamento..

Normativa
Normativa icon Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 10.02.2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 Link Normativa icon
Normativa icon Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, DM 13.01.2010, n. 33 Link Normativa icon
Normativa icon UIBM - Sezione normativa Link Normativa icon
Contatti
Sportello: marchi e brevetti
Sede: Cremona
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Sede: Mantova
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Sede: Pavia
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Ultimo aggiornamento
Gio 07 Mag, 2026

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