Marchio nazionale

Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Requisiti

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

  • novità: è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo) o qualora sia decaduto per non uso da oltre cinque anni.
  • capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
  • liceità: conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
Casi di inammissibilità del marchio

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:

  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;
  • i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
  • i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
  • i segni che possono costituire una violazione dell’altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
  • i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
  • i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • i nomi di persona, se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
  • i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

A chi è rivolto

La domanda di registrazione per marchio d’impresa può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti, in tal caso le facoltà relative dei soggetti sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. 

Come compilare la domanda e gli allegati

Domanda di registrazione per marchio d’impresa (primo deposito)

Prima di presentare una domanda di registrazione per marchio d’impresa è necessario

Le domande di registrazione per marchio d’impresa vengono assegnate all’esame secondo ordine cronologico di deposito e prevedono una verifica di ricevibilità e l’esame di merito. L’ufficio non effettua ricerche di anteriorità volte ad accertare la novità del marchio.

La verifica di ricevibilità serve ad accertare che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate le tasse.

Comportano irricevibilità della domanda:

  • la mancata indicazione del richiedente identificato o identificabile;
  • la mancata indicazione del domicilio elettivo;
  • l’assenza delle classi (aver lasciato la casella vuota) e dell’indicazione dei prodotti/servizi;
  • l’assenza della riproduzione del marchio: immagine (in caso di marchio figurativo) o denominazione (in caso di marchio denominativo)

L’esame di merito verifica:

  • che il marchio abbia i requisiti di legge;
  • che i prodotti e servizi di cui si chiede protezione siano correttamente indicati e appartenenti alla classe richiesta.

In caso di criticità, l’ufficio invia comunicazioni ufficiali (rilievi) al domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando un tempo determinato per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’ufficio rigetta la domanda.

Le domande registrabili vengono pubblicate sul bollettino delle domande registrabili e, chiunque abbia titolo, può opporsi alla registrazione presentando una procedura di opposizione alla registrazione del marchio entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul bollettino.

Le domande che non sono state opposte, vengono registrate.

Domanda di rinnovo per marchio d’impresa (rinnovo)

Il rinnovo di un marchio deve essere effettuato entro la scadenza del decimo anno, intesa come ultimo giorno del mese di deposito.

Qualsiasi deposito si perfeziona con il pagamento della tassa e la data effettiva del deposito è la data di pagamento della tassa; la tassa del deposito del rinnovo della domanda deve essere pagata entro la scadenza.

Si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. Si può rinnovare con un ritardo fino a 6 mesi versando la tassa di mora. Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di registrazione per marchio d’impresa.

La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente. 

Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi.

L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi (e/o dei prodotti/servizi); nella domanda di rinnovo devono essere indicate le classi (e/o i prodotti/servizi) per cui viene chiesto il rinnovo (senza menzionare quelle per cui non si rinnova), occorre quindi allegare alla domanda di rinnovo l'elenco dei prodotti/servizi superstiti, raggruppati per classe.

La domanda di rinnovo è soggetta a esame di verifica di regolarità volta ad accertare che non siano state apportate modifiche; l’iter d’esame di rinnovazione della domanda di marchio non prevede la procedura di opposizione.

Se al momento del rinnovo di un marchio sono cambiate delle circostanze rispetto a quelle del primo deposito (ad esempio sono cambiati i titolari, o è cambiato il domicilio elettivo) è necessario fornire dati aggiornati; se è cambiato il titolare, ma non era stata presentata la trascrizione, va allegata copia dell’atto di cessione.

Modalità di deposito

La domanda di registrazione per marchio d’impresa (primo deposito) o la domanda di rinnovo per marchio d’impresa devono essere presentate alla Camera di Commercio compilate su computer, stampata solo fronte e firmata, in originale, in ciascuna delle pagine negli spazi "firma del richiedente" ed eventuali fogli aggiuntivi, anch’essi firmati in originale negli spazi "firma del richiedente" (per il numero delle copie del modulo e dei fogli aggiuntivi da presentare verificare le disposizioni della sede scelta per l’effettuazione del deposito).

Inoltre devono essere allegati:

  • un foglio A4 con la rappresentazione del marchio
  • eventuale delega (verificare le disposizioni della sede scelta per il deposito);
  • 1 marca da bollo da 16 euro (una in più se richiesta copia autentica);
  • ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

- La versione del modulo da utilizzare è quella Richiedente, a eccezione dei depositi effettuati tramite mandatario (Consulente in proprietà industriale) per i quali va utilizzata la versione Mandatario e dei depositi effettuati tramite rappresentante (Avvocato) per i quali va utilizzata la versione Rappresentante
- Moduli e fogli aggiuntivi sono in formato pdf editabile, vanno salvati in locale per la compilazione. 

Marchi collettivi e di certificazione

Costi e modalità di pagamento

Diritti di segreteria

Alla presentazione della domanda devono essere versati tramite carta, bancomat o pagopa:

  • 40 euro
  • 3 euro (se richiesta copia autentica)

L'avviso di pagamento deve essere richiesto inviando alla mail dell'ufficio i dati necessari (codice fiscale, denominazione, indirizzo) almeno 3 giorni prima dell'appuntamento.

Tasse di concessione governativa

A seguito del caricamento dei dati della domanda nel Portale di deposito telematico dell’UIBM verrà consegnato al depositante il modello F24 con elementi identificativi per il pagamento delle tasse di concessione governative nella seguente misura:

  • primo deposito pari 101,00 euro + 34,00 euro per ogni classe oltre la prima.
  • rinnovo pari a 67,00 euro + 34,00 euro per ogni classe oltre la prima. Nel caso di presentazione nei sei mesi successivi la scadenza è dovuta la tassa di mora di 34,00 euro.

I depositi si perfezionano con il pagamento delle tasse di concessione governative e la data effettiva del deposito è la data di pagamento delle tasse.

Normativa
Normativa icon Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 10.02.2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 Link Normativa icon
Normativa icon Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, DM 13.01.2010, n. 33 Link Normativa icon
Normativa icon UIBM - Sezione normativa Link Normativa icon
Contatti
Sportello: marchi e brevetti
Sede: Cremona
Sportello: marchi e brevetti
Sede: Mantova
Sportello: marchi e brevetti
Sede: Pavia
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Media: 4 (4 voti)
Ultimo aggiornamento
Ven 19 Giu, 2026

Cerca

Cerca per argomenti