Disegno e modello

Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi e abbiano carattere individuale.

Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Non costituisce altresì divulgazione il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli. Al di fuori del caso sopra indicato, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli.

Durata ed effetti

La registrazione del modello o disegno dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda; il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Come compilare la domanda e gli allegati

Alla domanda di deposito debitamente compilata e firmata dove è richiesta la firma del richiedente deve essere allegata obbligatoriamente la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando si tratta di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni. 

- La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione di prodotti stessi deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo. 
- Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. 
- La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo. 
- In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti ed alle carte da parati. 
- Ogni pagina della riproduzione deve essere firmata dal richiedente, o dal mandatario. Le pagine debbono essere numerate. 
- La riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché l’eventuale descrizione devono essere impresse in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 X 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore, inferiore, sinistro e destro debbono essere di almeno 2,5 cm. Il testo deve essere scritto con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza minima di 0,21 cm.

La Comunicazione comune sulla convergenza in materia di rappresentazione grafica dei disegni o modelli fornisce indicazioni utili per una miglior predisposizione della riproduzione grafica del disegno o modello.

- Moduli e fogli aggiuntivi scaricabili dal sito UIBM sono in formato pdf editabile, vanno salvati in locale per la compilazione.
- La versione del modulo da utilizzare è quella Richiedente ad eccezione dei depositi effettuati tramite mandatario (Consulente in proprietà industriale) per i quali va utilizzata la versione Mandatario e dei depositi effettuati tramite rappresentante (Avvocato) per i quali va utilizzata la versione Rappresentante.

Costi

Da corrispondere solo se la domanda viene presentata in formato cartaceo allo sportello della Camera di Commercio per l'inoltro all'UIBM:

  • 40 euro per il deposito;
  • 3 euro, in caso di richiesta di copia conforme all'originale del verbale di deposito;

Modalità di pagamento

  • diritti di deposito: alla presentazione della domanda l’ufficiale rogante rilascia una ricevuta di avvenuto deposito e il modello F24, precompilato nella parte dei codici tributo, da utilizzare per il versamento dei diritti e tasse previsti presso uno sportello bancario o postale. l depositi si perfezionano con il pagamento delle tasse di concessione governative e la data effettiva del deposito è la data di pagamento delle tasse.
  • diritti di segreteria: alla presentazione della domanda devono essere corrisposti tramite carta, bancomat o pagopa. 

L'avviso di pagamento deve essere richiesto via mail all'ufficio Marchi e Brevetti indicando i dati necessari (codice fiscale, denominazione, indirizzo) almeno 3 giorni prima dell'appuntamento.

Modalità di deposito

Per il deposito cartaceo presso lo sportello camerale deve essere presentato: 

  • domanda di deposito compilata a computer, stampata solo fronte e firmata in originale, in ognuna delle pagine negli spazi "firma del richiedente" ed eventuali fogli aggiuntivi, anch’essi firmati in originale negli spazi "firma del richiedente" (per il numero delle copie del modulo e dei fogli aggiuntivi da presentare verificare le disposizioni della sede scelta per il deposito);
  • disegni o foto del modello/modelli
  • 1 marca da bollo da 16 euro (solo se richiesta copia autentica)
  • ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (come specificati nel paragrafo costi)
  • delega (eventuale, verificare le disposizioni della sede scelta per il deposito) 

A seguito del caricamento dei dati della domanda nel Portale di deposito telematico dell’UIBM verrà consegnato al depositante il modello F24 con elementi identificativi per il pagamento delle tasse di concessione governative.

I depositi si perfezionano con il pagamento delle tasse di concessione governative e la data effettiva del deposito è la data di pagamento delle tasse.

Normativa
Normativa icon Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 10.02.2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 Link Normativa icon
Normativa icon Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, DM 13.01.2010, n. 33 Link Normativa icon
Normativa icon UIBM - Sezione normativa Link Normativa icon
Contatti
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Ultimo aggiornamento
Ven 19 Giu, 2026

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