Imposta di bollo

Le domande telematiche di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese sono di norma soggette all’imposta di bollo, salvo eccezioni previste dalla legge. L’assolvimento dell’imposta di bollo avviene in modalità virtuale ed è comunque dovuta indipendentemente dall’esito dell’istruttoria, ovvero sia che questa si concluda con l’iscrizione oppure con il rifiuto della pratica presentata. 

Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta anche per i seguenti adempimenti:

  • domande di iscrizione e cancellazione della società (escluse le società semplici) nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana;
  • domande di iscrizione e cancellazione della società (escluse le società semplici) nella sezione speciale del registro delle imprese con qualifica di impresa agricola;
  • domande di inizio, modifica e cessazione attività delle imprese individuali (artigiane e non artigiane);
  • domande di cancellazione delle imprese individuali (artigiane e non artigiane).

L’importo del bollo si differenzia a seconda della forma giuridica dell’impresa:

€ 17,50 per imprese individuali;

€ 59,00 per società di persone;

€ 65,00 per società di capitali, cooperative (escluse le cooperative sociali) e altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

L'ammontare dell'importo del bollo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 67/E del 7 agosto 2002, è comprensivo dell’imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda e per la relativa documentazione allegata.

Modalità di assolvimento

L'imposta è corrisposta in modo virtuale e quindi occorre prestare molta attenzione in fase di chiusura della pratica.

Si distinguono tre modalità di assolvimento dell’imposta e per ciascuna si riportano le istruzioni di compilazione utilizzando l'applicativo DIRE.:

Bollo virtuale assolto in entrata

L’imposta di bollo viene versata tramite la Camera di commercio.

Se viene utilizzata la modalità di compilazione -Ad adempimenti Registro Imprese/REA,  nella sezione COMPLETA E ALLEGA della pratica telematica, viene proposta dall'applicativo la corretta modalità di assolvimento dell'imposta di bollo e il relativo importo.
Per le pratiche relative alle imprese iscritte con la qualifica artigiana e per le istanze predisposte con la modalità di compilazione -A modelli- è possibile selezionare manualmente l'imposta di bollo.

Bollo virtuale assolto in origine

La modalità di assolvimento “in origine” dell’imposta di bollo può avvenire nei seguenti modi:
1. M.U.I.
l’imposta di bollo viene assolta a seguito di trasmissione telematica dell’atto da parte dei Notai all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate [ex ufficio del Registro] ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007 mediante il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

2. autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al professionista
l’imposta di bollo viene assolta tramite una apposita autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al professionista.

3. dichiarazione presentata dal professionista all’Agenzia delle Entrate
l’imposta di bollo viene assolta tramite dichiarazione presentata dal professionista all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del D.M. 127/2002.

Nella sezione COMPLETA E ALLEGA della pratica telematica è necessario selezionare la modalità -ASSOLTO ALL'ORIGINE -, previa configurazione iniziale da effettuare dal menù -Impostazioni- dove dovranno essere indicati, a seconda dei casi: "bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I." ; gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al professionista per il pagamento dell’imposta di bollo; "dichiarazione di cui all’art. 2 D.M. 127/2002".

Pratica esente bollo

Se viene utilizzata la modalità di compilazione -Ad adempimenti Registro Imprese/REA,  nella sezione COMPLETA E ALLEGA della pratica telematica, viene proposta dall'applicativo la corretta modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.
Per le pratiche relative alle imprese iscritte con la qualifica artigiana e per le istanze predisposte con la modalità di compilazione -A modelli- è possibile selezionare manualmente BOLLO ESENTE.

Casi particolari di importi

Alcune tipologie di domande sono soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo in misura diversa da quelle sopra descritte e precisamente:

1) deposito di atto di trasferimento d’azienda

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere redatti per iscritto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio rogante o autenticante ai sensi dell’art. 2556, secondo comma, del codice civile.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 3 aprile 2006 dispone che, nell’eventualità che un adempimento riguardi denunce, domande o atti relativi ad operazioni tra soggetti per i quali l’imposta di bollo è dovuta in misura diversa, l’imposta è assolta secondo l’importo più elevato. Per le pratiche protocollate automaticamente relative ai trasferimenti d’azienda il sistema informatico addebita comunque l’imposta di bollo relativa alla natura giuridica del soggetto “cedente” anche quando il “cessionario” ha una forma giuridica diversa e quindi soggetto, secondo la citata circolare, ad imposta maggiore il cui importo verrà corretto dal personale camerale in sede di istruttoria della pratica come di seguito indicato:

- € 65,00 se il soggetto cessionario è una società di capitali, cooperativa (escluse le cooperative sociali) o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese;

- € 59,00 se il soggetto cessionario è una società di persone ed il cedente è un’impresa individuale.

2) iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative

Tutte le società cooperative hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; l’iscrizione all’Albo per la cooperativa di nuova costituzione ha carattere costitutivo e la richiesta di iscrizione deve essere effettuata al momento dell'iscrizione della cooperativa nel registro imprese, utilizzando l'apposito riquadro dalla modulistica informatica (riquadro 31 del modello S1). Sarà poi il sistema informatico del registro a trasmettere la domanda di iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative presso il competente Ministero. Pertanto, la domanda di iscrizione all’Albo è destinata ad un soggetto diverso dal registro imprese e quindi sconta l’imposta di bollo generale di € 16,00 (oltre ai diritti di segreteria pari a € 40,00). Tale imposta non è dovuta nel caso di iscrizione all’Albo delle cooperative sociali purché iscritte nella sezione a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali.

3) iscrizione nell’apposita sezione del REA per mediatori e agenti o rappresentanti di commercio

Dal 12 maggio 2012 sono in vigore i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 relativi ai soggetti esercitanti le attività di mediazione, agenzia o rappresentanza di commercio. Tali decreti prevedono che le istanze di iscrizione nell’apposita sezione REA di persona fisica iscritta nel soppresso ruolo debbano essere presentate come:

- iscrizione apposita sezione transitorio (persona fisica che non svolge l’attività presso alcuna impresa alla data del 12/05/2012 - data di acquisizione di efficacia del D.M. 26/10/2011 – e che vuole mantenere il proprio requisito professionale);

- iscrizione apposita sezione a regime (persona fisica che richiede la cancellazione dalla qualifica di preposto perché ha cessato di svolgere l’attività presso un’impresa chiedendo l’iscrizione all’apposita sezione – a regime per il mantenimento del proprio requisito professionale).

Tali istanze sono soggette all’imposta di bollo generale di € 16,00 (vedasi in proposito il parere dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 81569 del 19 luglio 2013).

4) richiesta di rilascio della tessera personale di riconoscimento per le imprese che iniziano l'attività di agente d'affari in mediazione

La richiesta di rilascio della tessera personale di riconoscimento per chi esercita l'attività di agente d'affari in mediazione viene effettuata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle Imprese.

Gli addetti camerali, in sede di istruttoria di tale comunicazione, addebiteranno l'imposta di bollo di € 16,00 (assolta in modo virtuale) per ogni tessera richiesta; tale integrazione di importo avverrà indipendentemente dalla modalità di assolvimento dell'imposta di bollo indicata nella pratica di inizio attività di agente d'affari in mediazione, la cui denuncia continuerà ad essere soggetta o meno all'imposta di bollo secondo le istruzioni generali più sopra descritte.

Domande in bollo assolte con M.U.I. ma non corrette

I casi più frequenti di presentazione di domande con errata compilazione in distinta -assolvimento bollo tramite M.U.I. – anziché bollo in entrata - sono rappresentati dalle domande di:

  1. iscrizione degli atti di trasferimento d’azienda (escluso il conferimento d'azienda);
  2. procure;
  3. trasferimenti di partecipazioni di s.r.l.;
  4. atti di fusione/scissione presentati dalle società incorporate/scisse;

Per le suindicate istanze l’assolvimento tramite M.U.I. non è corretto per i seguenti motivi:

  • per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3, la tariffa dell'imposta di bollo non prevede che il bollo forfettario versato tramite M.U.I. in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le formalità al registro imprese (art. 1, comma 1-bis, numeri 2,3 e 4 tariffa D.P.R. 26/10/1972, n. 642).
  • per il caso numero 4 atti di fusione/scissione l'imposta di bollo in misura ordinaria, a seconda della natura giuridica dell'impresa partecipante all'operazione (euro 59,00 se società di persone, euro 65,00 se società di capitali), va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione (art. 2504 c.c.) o di scissione (artt. 2506 ter e 2504 c.c.) presentate dalle società incorporate o scisse. 
    Solo la domande presentata dalla società incorporante o beneficiaria può essere assolte tramite M.U.I. - Modello unico informatico. Nel caso in cui con il medesimo atto siano coinvolte più società incorporanti o beneficiarie soltanto un deposito al registro imprese sconterà l'imposta tramite M.U.I. Gli ulteriori depositi relativi alle imprese incorporanti o beneficiarie sono soggetti all'autonoma imposta di bollo in misura ordinaria a seconda della natura giuridica delle società partecipanti (parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna 7 aprile 2009).

Le domande trasmesse con assolvimento tramite M.U.I. – modalità non corretta - vengono comunque evase da questo registro imprese e successivamente inviate per la regolarizzazione ai competenti Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate [ex Uffici del registro], ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642. Per maggiori informazioni vedasi anche le Risoluzioni A.E. n. 353/E del 5/12/2007 e n. 194/E del 16/5/2008.

Pratiche esenti

L’imposta di bollo non è dovuta per determinati adempimenti, di seguito le casistiche più frequenti:

  • le denunce al REA - Repertorio delle notizie economiche e amministrative – (es. inizio attività di società, apertura unità locale di società, comunicazione insegna di impresa individuale);
  • le domande presentate dalle cooperative sociali iscritte nell’Albo Nazionale delle società cooperative nella sezione a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali, compresa anche la prima domanda di iscrizione nell’Albo;
  • le comunicazioni trasmesse tramite la Comunicazione Unica destinate esclusivamente agli altri enti (Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, SUAP);
  • le domande relative al domicilio digitale (PEC) delle imprese e, per le società di capitali e cooperative, dei soggetti obbligati dalla legge;
  • le domande presentate dalle Start-up innovative (con esclusione delle cessioni di quote dei soci di SRL);
  • le istanze di cancellazione presentate dal curatore;
  • gli adempimenti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione all'Albo Regionale delle cooperative sociali.

Modalità di presentazione della richiesta di rimborso

Il rimborso dell'imposta di bollo erroneamente versata o versata in eccesso su pratiche telematiche del registro delle imprese viene effettuata con restituzione della stessa sul conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

  • la richiesta può essere inviata dal titolare/legale rappresentante o dal professionista incaricato utilizzando l'apposito modello; il rimborso sarà effettuato esclusivamente attraverso accredito dei soli importi non dovuti (Risoluzione n. 125/E del 13/10/2017 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate). 
    Il modulo va inoltrato all'indirizzo PEC cciaa@pec.cmp.camcom.it con oggetto "Richiesta rimborso imposta di bollo - pratiche Registro Imprese";
  • la richiesta deve essere motivata, riportare il numero protocollo, l’anno della pratica, il numero REA e/o codice fiscale dell’impresa; dovrà inoltre essere allegata la ricevuta di protocollo;
  • la segnalazione non sarà accolta qualora riguardi importi relativi a pratiche istruite e respinte o per le quali sia stata autorizzata l’archiviazione.
Modulistica
Modello rimborso imposta di bollo (PDF 108.48 KB) File Modulistica icon
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Ultimo aggiornamento
Mer 05 Ago, 2026

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